Verifiche periodiche
L’art. 13 del DPR 162/99 obbliga il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, a sottoporre ogni impianto ad una verifica periodica, a cadenza biennale, da parte di un organismo di certificazione notificato.
Lo scopo di questa ispezione è di verificare il corretto funzionamento dei componenti di sicurezza dell’ascensore nonché di verificare se sono state ottemperate le precedenti prescrizioni.
Verifiche Straordinarie
Lo scopo di questa ispezione è di certificare le modifiche subite dall’impianto, verificandone la corretta esecuzione e la compatibilità con le caratteristiche originali. Data l’estrema varietà di norme secondo le quali sono stati costruiti gli impianti ascensori nel tempo, la conformità dell’intervento deve esser valutata anche analizzando ii vari adeguamenti che si sono resi necessari nel corso della vita dell’impianto.
Certificazioni secondo l’allegato V (Esame Finale) della direttiva 2014/33/UE
L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
L’installatore dell’ascensore fa il necessario perché l’ascensore commercializzato sia conforme all’ascensore modello descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
Un organismo notificato scelto dall’installatore dell’ascensore esegue o fa eseguire l’esame finale dell’ascensore destinato alla commercializzazione.
Sono eseguiti l’esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell’ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Certificazioni secondo l’allegato VIII (Verifica di Unico Prodotto) della direttiva 2014/33/UE
L’installatore dell’ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta.
L’organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all’allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
Certificazioni di accordo preventivo per gli impianti in deroga
Dall’entrata in vigore del DPR 8/2015 l’impossibilità di realizzare impianti dotati dei regolamentari volumi di rifugio, in edifici preesistenti, viene superata dal rilascio della certificazione di idoneità della soluzione proposta, a valle dalla valutazione dei motivi comportanti l’impossibilità dei normali volumi, delle soluzione tecnico/tecnologiche adottate e della loro correttezza normativa.
Responsabile tecnico
La direzione tecnica per la Direttiva Ascensori è affidata all’Ing. Antonio Lizza.